
Non è la prima volta e non sarà neanche l’ultima che accada questo in Italia, grazie a pene mai certe e alquanto irrisorie, nonostante l’attento lavoro quotidiano da parte delle forze dell’ordine, anche sottopagate rispetto ai guadagni dei nostri poco attenti politici che ci governano soltanto a loro modo.
Due lavoratori in nero sono stati scoperti in un’impresa operante nel trasporto merci, nell’ambito di alcuni controlli eseguiti negli ultimi giorni in Basilicata dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Maratea, in provincia di Potenza.
I militari, al comando del Luogotenente Guilino Orrico, hanno accertato l’impiego dei due operai, dall’esame della documentazione esibita e dalle dichiarazioni rese dal personale intento in attività lavorativa.
Infatti, non risultava l’instaurazione di alcun rapporto contrattuale con il datore di lavoro, inadempiente anche in ordine agli obblighi di natura previdenziale ed assistenziale.
Le Fiamme Gialle, inoltre, hanno sottoposto a controllo una ditta individuale che, dopo aver consegnato ad un acquirente privato un ingente quantitativo di legna da ardere, ometteva il rilascio della ricevuta fiscale.
Durante le operazioni di verifiche, sono stati individuati i due lavoratori che collaboravano con il titolare della ditta nelle operazioni di scarico e consegna della merce.
I successivi approfondimenti delle posizioni relative hanno consentito di accertare che un lavoratore risultava anche essere beneficiario della misura di contrasto alla povertà denominata “Reddito di Cittadinanza”.
Insomma, un Paese il nostro, che in questi casi non si smentisce assolutamente.
A carico del datore di lavoro, sono state applicate sanzioni amministrative da un minimo di 2.460 euro ad un massimo di 26.260 euro, comprensive di una maxi-sanzione non sanabile, prevista nel caso di impiego irregolare di lavoratori percettori del reddito di cittadinanza e la conseguente segnalazione agli Uffici competenti.
Il lavoratore, invece, è stato segnalato alla locale Autorità Giudiziaria competente, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.L. n. 4/2019, convertito dalla legge 26/2019, che sanziona, con la reclusione da 1 a 3 anni, l’omessa comunicazione della variazione del reddito o del patrimonio, nonchè di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio e, laddove intervenga una condanna definitiva, prevede la revoca del beneficio con effetto retroattivo.
Rocco Becce
Direttore Editoriale
